Legge di bilancio 2022: proroga Bonus Sud

Cosa prevede la Legge di Bilancio 2022 per gli investimenti nel Mezzogiorno

Il credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno, in virtù dell’articolo 1, comma 171, della legge 178/2020, sarà fruibile per gli investimenti effettuati sino al 31 dicembre 2022.

Il bonus è fruibile per l’acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di macchinari, impianti e attrezzature destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nel territorio purché rientrino in un progetto di investimento iniziale come definito all’articolo 2, punti 49, 50 e 51, del regolamento (Ue) 651/2014. In riferimento a questa previsione (rinvenibile nell’articolo 1, comma 99, della legge 208/2015) l’agenzia delle Entrate, con la circolare 34/E del 2016, ha chiarito che costituisce presupposto per l’agevolazione l’acquisto di beni funzionali alla creazione di un nuovo stabilimento, all’ampliamento della capacità di uno stabilimento esistente, alla diversificazione della produzione di uno stabilimento per ottenere prodotti mai ottenuti precedentemente e al cambiamento del processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente.

Pertanto in Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna e Molise il credito d’imposta sarà determinato nella misura del 45% per le piccole imprese, 35% per le medie imprese e 25% per le grandi imprese. In Abruzzo le misure scendono rispettivamente al 30%, 20% e 10%. L’incentivo si determina su valori massimi rispettivi per i limiti dimensionali delle imprese di 3 milioni, di 10 milioni e di 15 milioni. In caso di leasing, si assume il costo sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni al netto delle spese di manutenzione.

Il credito d’imposta può essere cumulato, con altre misure agevolative, che non siano qualificabili come aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 107 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea, ovvero come aiuti “de minimis”, non aventi ad oggetto i medesimi costi. Lo stesso è, quindi, cumulabile con la maggiorazione del 40 per cento del costo di acquisizione degli investimenti in beni materiali strumentali nuovi, prevista dall’articolo 1, commi da 91 a 94, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (cd. super-ammortamento).